Art. 6.

      1. Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è abrogato.

 

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      2. Al terzo comma dell'articolo 212 del codice penale le parole: «Quando sia cessata la infermità» sono sostituite dalle seguenti: «Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, quando è cessata tale infermità».